L’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, legge 178/2020, seguito dal decreto interministeriale del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. L’Inps con circolare n. 124 del 6 agosto 2021 ha fornito le prime istruzioni e con messaggio 2909 del 20/8/2021 il via libera alle domande da presentare dal 25 agosto e sino 30 settembre 2021, come anche indicato nel messaggio 2761 del 29 luglio 2021.
L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
L’esonero è previsto per i soggetti che risultino iscritti:
a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
c)alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
Requisiti:
a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
b) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.
A decorrere dall’anno 2017, per quanto statuito dall’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), è stata incrementata la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte detto trattamento minimo. Anche per il 2021 la somma erogata varierà dai 336 euro ai 655 euro a seconda delle condizioni del richiedente (anni di contributi versati, tipologia di pensione e reddito complessivo individuale).
L’INPS ha dettato le ultime indicazioni con messaggio 24 giugno 2021, n. 2407, aggiornate con l’importo del trattamento minimo INPS valido per il 2021 (circ. INPS 29/1/2021 n. 10).
Prossimo articolo su "Circolare Lavoro" - il Sole24ore- di Rossella Quintavalle e Paolo Rossi
Notizie dall'INPS
È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori:
stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
intermittenti;
autonomi occasionali;
incaricati di vendita a domicilio;
subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo;
operai agricoli a tempo determinato;
pescatori autonomi.
La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi. I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda. I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.
Articolo di Rossella Quintavalle su Guida al Lavoro - Il Sole24ore - n. 25 dell'11 giugno 2021
Ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e seguenti della legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) nel biennio 2021-2022, l'esonero già previsto al 50% per gli under 35, vede l’ammissione ai benefici giovani sino al compimento del trentaseiesimo anno con raddoppio dell’effetto beneficio dal 50% al 100%.
L’INPS con circolare n. 56 del 12 aprile u.s. ha fornito le prime indicazioni, ma il via libera attende l'autorizzazione UE.
Il lavoratore da assumere non deve mai essere stato titolare di un contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa.
L'esonero è ammesso nei limiti di euro 6000 annui.
© 2024 Rossella Quintavalle
Studio Rossella Quintavalle - Via Piero Colonna 14 - 00149 Roma - Tel 0655270592
CF: QNTRSL53S56H501L - P.IVA 10608740584 - info@rossellaquintavalle.it - PEC: r.quintavalle@