La legge di bilancio per il 2020 ha stabilito che ai fini della detrazione dall'imposta del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR 917/1986 sussiste l'obbligo di sostenere l'onere mediante pagamento tracciabili. Si tratta ad esempio di: prestazioni professionali mediche, veterinarie, funebri, mutui, assicurazioni, abbonamenti, ecc. Tale obbligo non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché' alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Dal 1 Gennaio 2020 i buoni pasto elettronici saranno doppiamente più convenienti fiscalmente di quelli cartacei.
L’articolo 18 del D.L. 124/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 157 del 19/12/2019, ha stabilito la diminuzione del limite di circolazione del contante. Sarà quindi vietato il trasferimento di denaro da euro 3000 ad un valore non superiore a:
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, l’utilizzo della compensazione dei crediti relativi alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per importi superiori a 5.000 euro, può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
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