La legge di bilancio per il 2023, Legge 29_12_2022 n.197, ripropone sulle assunzioni e/o trasformazioni effettuate nel corso del 2023, lo sgravio dai contributi del 100% fino al limite massimo di 8.000 euro. Occorrerà, come sempre, attendere l'autorizzazione della Comunità Europea.
A partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5%. Ravvedimenti operosi più elevati
Per quanto disposto dall'articolo 20 del DL 11/022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali.
Alla lucediquanto disposto dall'articolo 12 dl DL 115/2022 e limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 97/1986, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
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