Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo già previsto per gli Under 35 dal articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della 205/2017, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Stabilizzazione a regime, dall’anno 2021, dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui.
La legge di bilancio per il 2021 n. 178 del 30.12.2020, ai commi da 386 a 401 dell’articolo 1, introduce un nuovo aiuto economico destinato ai liberi professionisti autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata, e denominata “ISCRO”, ossia Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa che dovrebbe sostenere i professionisti economicamente più fragili. L'indennità consiste in un importo dai 250 agli 800 euro e più precisamente il 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: non essere titolari di trattamento pensionistico diretto durante tutto il periodo di percezione dell’indennità e privi di altra iscrizione previdenziale obbligatoria; non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza ed essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. Dal punto di vista reddituale devono possedere un reddito non superiore a 8.145 euro, nell’anno precedente alla presentazione della domanda e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni prece-denti all’anno precedente alla presentazione della domanda. I destinatari devono vantare un'attività attiva almeno da quattro anni. La domanda pu essere presentata una sola volta nell'arco del triennio 2021-2023.
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