La Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), ai commi 16 e ss dell’art. 1, ha previsto, benché in via sperimentale per le assunzioni effettuate negli anni 2021-2022, l’elevazione dello sgravio contributivo originariamente previsto dalla L. 92/202 (50%) fino al 100%. Ad oggi, la disposizione attende ancora il via libera della Commissione europea, nelle more della quale l’INPS si riserva di emanare una circolare di dettaglio ai fini applicativi e procedurali della norma.
Tipologia di contratto ammessa:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Requisiti per l'ammissione ai benefici contributivi:
- Donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”, senza ulteriori requisiti;
- Donne di qualsiasi età “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, in possesso degli ulteriori requisiti di residenza e di professione;
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”, senza ulteriori requisiti.
Anche per il 2021 è concesso il congedo per nascita al padre lavoratore che passa da 7 a 10 giorni.
Esteso al 31 Marzo 2021 il blocco dei licenziamenti
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di dodici settimane che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati alle nuove 12 settimane.(articolo 1 comma 300 L. 178/2020)
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