Pubblicata la circolare INPS contenente i nuovi valori contributivi dovuti per i collaboratori domestici: tabella completa in circ. INPS n. 17 del 6/2/2020.
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO (comprensivo di CUAF) Retribuzione oraria: fino a € 8,10 ctr orario1,43 di cui 0,36 c/lav
oltre € 8,10 fino a € 9,86 ctr orario 1,62 di cui 0,41 c/lav
oltre € 9,86 ctr orario 1,97 di cui 0,49 c/lav
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali ctr orario 1,04 di cui 0,26 c/lav
NB: il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
Entro il 31 Gennaio di ciascun anno i soggetti che si occupano della cura della casa, sono obbligati ad effettuare il pagamento dell’assicurazione all’INAIL pari a 24 euro annui, con le modalità di seguito riportate. Lo stato riconosce l’impegno di coloro che svolgono, abitualmente e in modo gratuito, attività in ambito domestico equiparandolo alle prestazioni lavorative subordinate o autonome già coperte da tutela assicurativa. Il soggetto obbligato è colui che:
• ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;
• svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
• non è legato da vincoli di subordinazione;
• presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
In base ai requisiti indicati, si devono assicurare:
• gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
• tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
• i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni;
• i lavoratori in mobilità;
• i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
• i lavoratori in cassa integrazione guadagni per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa;
• i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Si ricorda a tal proposito che non trattandosi di un premio assicurativo frazionabile, la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida nei soli periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa. Restano esclusi dall’obbligo:
• coloro che hanno meno di 18 anni o più di 65 anni;
• i lavoratori socialmente utili (Lsu); • i titolari di una borsa lavoro;
• gli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio; • lavoratori part time;
• i religiosi.
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato. In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente: ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).
Pubblicato il decreto legge n. 3/2020 sul cuneo fiscale e ampliata la platea dei beneficiari ed aumentato di un 20% il bonus già vigente per i dipendenti con redditi fino a euro 26.600 dal 1/7/2020 questi gli importi:
• 100 euro per redditi da 8.200 a 28.000 euro;
• 80 euro per redditi da 28.000 a 35.000 euro;
• oltre i 35.000 euro il bonus si riduce progressivamente fino ad azzerarsi completamente al superamento dei 40.000 euro.
In vigore dal 27/12/2019 la norma che obbliga la presentazione del modello F24, ove siano indicati crediti fiscali in compensazione, tramite le procedure Entratel o Fisco online, o un intermediario abilitato. In pratica si tratta della stessa modalità di trasmissione degli F24 a zero .
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