Studio Rossella Quintavalle

STUDIO ROSSELLA QUINTAVALLE
Menu
  • Home
    • Tutte le News
    • Privacy e Cookie Policy
  • Chi Siamo
  • Contattaci
  • Link Utili
    • Hdemia delle Professioni
    • Sito Personale Rossella Quintavalle
    • Stir
    • Studio Tamburelli Quintavalle

Studio Rossella Quintavalle

STUDIO ROSSELLA QUINTAVALLE
  • Home
    • Tutte le News
    • Privacy e Cookie Policy
  • Chi Siamo
  • Contattaci
  • Link Utili
    • Hdemia delle Professioni
    • Sito Personale Rossella Quintavalle
    • Stir
    • Studio Tamburelli Quintavalle

Tutte le news

Nuovi contributi Colf 2020

  • Stampa
  • Email
Dettagli
Pubblicato: 06 Febbraio 2020

Pubblicata la circolare INPS contenente i nuovi valori contributivi dovuti per i collaboratori domestici: tabella completa in circ. INPS n. 17 del 6/2/2020.

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO (comprensivo di CUAF) Retribuzione oraria: fino a € 8,10 ctr orario1,43 di cui 0,36 c/lav

oltre € 8,10 fino a € 9,86 ctr orario 1,62 di cui 0,41 c/lav

oltre € 9,86 ctr orario 1,97 di cui 0,49 c/lav

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali ctr orario 1,04 di cui 0,26 c/lav

NB: il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

il 31 Gennaio 2020 scade l'assicurazione per le casalinghe

  • Stampa
  • Email
Dettagli
Pubblicato: 26 Gennaio 2020

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno i soggetti che si occupano della cura della casa, sono obbligati ad effettuare il pagamento dell’assicurazione all’INAIL pari a 24 euro annui, con le modalità di seguito riportate. Lo stato riconosce l’impegno di coloro che svolgono, abitualmente e in modo gratuito, attività in ambito domestico equiparandolo alle prestazioni lavorative subordinate o autonome già coperte da tutela assicurativa. Il soggetto obbligato è colui che:

• ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;

• svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;

• non è legato da vincoli di subordinazione;

• presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

In base ai requisiti indicati, si devono assicurare:

• gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, che si occupano dell’ambiente in cui abitano;

• tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);

• i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni;

• i lavoratori in mobilità;

• i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

• i lavoratori in cassa integrazione guadagni per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa;

• i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Si ricorda a tal proposito che non trattandosi di un premio assicurativo frazionabile, la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida nei soli periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa. Restano esclusi dall’obbligo:

• coloro che hanno meno di 18 anni o più di 65 anni;

• i lavoratori socialmente utili (Lsu); • i titolari di una borsa lavoro;

• gli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio; • lavoratori part time;

• i religiosi.

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato. In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente: ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).

Approvato il cuneo fiscale -aumenta il Bonus Renzi

  • Stampa
  • Email
Dettagli
Pubblicato: 26 Gennaio 2020

Pubblicato il decreto legge n. 3/2020 sul cuneo fiscale e  ampliata la platea dei beneficiari ed aumentato di un 20% il bonus già vigente per i dipendenti con redditi fino a euro 26.600 dal 1/7/2020 questi gli importi:

• 100 euro per redditi da 8.200 a 28.000 euro;

• 80 euro per redditi da 28.000 a 35.000 euro;

• oltre i 35.000 euro il bonus si riduce progressivamente fino ad azzerarsi completamente al superamento dei 40.000 euro.

F24 con crediti solo con Entratel o Fisco on line

  • Stampa
  • Email
Dettagli
Pubblicato: 15 Gennaio 2020

In vigore dal 27/12/2019 la norma che obbliga la presentazione del modello F24, ove siano indicati crediti fiscali in compensazione, tramite le procedure Entratel o Fisco online, o un intermediario abilitato. In pratica si tratta della stessa modalità di trasmissione degli F24 a zero .

  1. No alle detrazioni fiscali con pagamenti in contanti

Pagina 9 di 11

  • Inizio
  • Indietro
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Avanti
  • Fine

Vai all'archivio news

© 2023 Rossella Quintavalle

Studio Rossella Quintavalle - Via Piero Colonna 14 - 00149 Roma - Tel 0655270592

CF: QNTRSL53S56H501L - P.IVA 10608740584 - info@rossellaquintavalle.it - PEC: r.quintavalle@consulentidellavoropec.it