Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, l’utilizzo della compensazione dei crediti relativi alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per importi superiori a 5.000 euro, può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Già a decorrere dal 27/10/2019, per effetto dell’articolo 58 del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019, per i soggetti titolari di Partita IVA, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% ( non più 60% e 40%).
Permane anche per il 2020 l’obbligo di non utilizzare la fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria relativamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Ai sensi dell’art. 10bis del D.L. n. 124/2019, convertito in legge 157/2019, il ravvedimento operoso si applica in misura estesa anche ai tributi locali (IMU e TASI) con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.
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