La legge di bilancio per il 2021 n. 178 del 30.12.2020, ai commi da 386 a 401 dell’articolo 1, introduce un nuovo aiuto economico destinato ai liberi professionisti autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata, e denominata “ISCRO”, ossia Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa che dovrebbe sostenere i professionisti economicamente più fragili. L'indennità consiste in un importo dai 250 agli 800 euro e più precisamente il 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: non essere titolari di trattamento pensionistico diretto durante tutto il periodo di percezione dell’indennità e privi di altra iscrizione previdenziale obbligatoria; non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza ed essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. Dal punto di vista reddituale devono possedere un reddito non superiore a 8.145 euro, nell’anno precedente alla presentazione della domanda e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni prece-denti all’anno precedente alla presentazione della domanda. I destinatari devono vantare un'attività attiva almeno da quattro anni. La domanda pu essere presentata una sola volta nell'arco del triennio 2021-2023.
Il DPCM del 27 giugno 2020 ha confermato la proroga dei versamenti dal 30 giugno al 20 luglio 2020.
Possono tirare un sospiro di sollievo i soggetti che esercitano attività' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità' fiscale, relativamente ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, oltre a coloro che partecipano a società' e associazioni collegate.
La proroga interessa anche i versamenti dovuti da coloro che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dal 21 luglio al 20 agosto 2020, i versamenti dovranno essere maggiorati dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Dal 1° luglio cambia il Bonus Renzi per effetto di quanto stabilito dal decreto legge n. 3/2020.
Ampliata la platea dei beneficiari ed aumentato di un 20% il bonus già vigente per i dipendenti con redditi fino a euro 26.600, questi gli importi:
• 100 euro per redditi da 8.200 a 28.000 euro;
• 80 euro per redditi da 28.000 a 35.000 euro;
• oltre i 35.000 euro il bonus si riduce progressivamente fino ad azzerarsi completamente al superamento dei 40.000 euro.
Il 10 luglio 2020 scade il pagamento del secondo trimestre dei contributi per colf e badanti.
La circolare INPS n. 17 del 6/2/2020 ha dettato i nuovi importi.
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO (comprensivo di CUAF)
Retribuzione oraria: fino a € 8,10 ctr orario1,43 di cui 0,36 c/lav
• oltre € 8,10 fino a € 9,86 ctr orario 1,62 di cui 0,41 c/lav
• oltre € 9,86 ctr orario 1,97 di cui 0,49 c/lav
• Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali ctr orario 1,04 di cui 0,26 c/lav
• NB: il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
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