Ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e seguenti della legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) nel biennio 2021-2022, l'esonero già previsto al 50% per gli under 35, vede l’ammissione ai benefici giovani sino al compimento del trentaseiesimo anno con raddoppio dell’effetto beneficio dal 50% al 100%.
L’INPS con circolare n. 56 del 12 aprile u.s. ha fornito le prime indicazioni, ma il via libera attende l'autorizzazione UE.
Il lavoratore da assumere non deve mai essere stato titolare di un contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa.
L'esonero è ammesso nei limiti di euro 6000 annui.
La Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), ai commi 16 e ss dell’art. 1, ha previsto, benché in via sperimentale per le assunzioni effettuate negli anni 2021-2022, l’elevazione dello sgravio contributivo originariamente previsto dalla L. 92/202 (50%) fino al 100%. Ad oggi, la disposizione attende ancora il via libera della Commissione europea, nelle more della quale l’INPS si riserva di emanare una circolare di dettaglio ai fini applicativi e procedurali della norma.
Tipologia di contratto ammessa:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Requisiti per l'ammissione ai benefici contributivi:
- Donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”, senza ulteriori requisiti;
- Donne di qualsiasi età “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, in possesso degli ulteriori requisiti di residenza e di professione;
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”, senza ulteriori requisiti.
Anche per il 2021 è concesso il congedo per nascita al padre lavoratore che passa da 7 a 10 giorni.
Esteso al 31 Marzo 2021 il blocco dei licenziamenti
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