Prosegue nel 2026 il Trattamento Integrativo Speciale da applicare alle somme erogate nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, i cui al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. Il TIS non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro (art. 1 comma 18 L. 199/2025).
A decorrere dall'anno 2026, il valore esente dei Buoni Pasto sale da da 8 a 10 euro (Art. 1 comma 14 L. 199/2025).
Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1% (Art.1 comma 9 L. 199/2025).
Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul del 5%. L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro (Art. 1 comma 3 L. 199/2025).
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