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In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (Art. 19 L. 203/2024).
Le prestazioni di lavoro in modalità agile sono comunicate entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in Smart Working (art. 14 L. 203/2024).
Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi (art. 13 L. 203/2014).
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
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